di Enrico Milazzo
L’autorità delle leggi si fonda esclusivamente sul credito che si accorda loro. Si crede in esse e questo è il loro unico fondamento. Questo atto di fede non è un fondamento ontologico o razionale. Bisogna ancora pensare che cosa vuol dire credere (Jacques Derrida, Forza di Legge, 2003: 60-61).
Le vite dei migranti e le diverse traiettorie della loro esperienza migratoria sono accumunati da una caratteristica che può essere generalizzata senza troppe remore: il loro essere inevitabilmente sottoposte, nei territori europei, all’enorme corpo burocratico predisposto per il loro incontro con la società occidentale. I corpi che giungono al di fuori di quei confini implicano qualcosa che, agli occhi di chi è disposto a guardare, lascia emergere un fenomeno critico dello stato attuale della cultura istituzionale. L’iter di accoglienza e ricezione del migrante è in grado di mostrare e perfino spiegare le dinamiche più stringenti del politico nella nostra società. Ciò che il corpo del migrante su un territorio europeo implica, infatti, è una contestazione della rappresentazione storica della morfologia geopolitica imposta dagli Stati nazione e della divisione del globo. L’ordine che assegna un luogo ed un posto specifico agli individui, secondo la loro provenienza ed appartenenza, rischierebbe l’involuzione solo al pensiero dello scioglimento delle frontiere, o dovremmo dire del dissolvimento di griglie interpretative che quei confini disegnano sia sopra a delle mappe immaginate, che sopra concreti territori e le popolazioni che li abitano.
Se considerassimo i confini territoriali degli Stati come griglie interpretative rivolte alle persone che vivono dentro spazi definiti, ci saremmo quindi avvicinati un poco a comprendere quale sia la valenza storica dei corpi migranti che giungono in Europa e oltrepassano le frontiere. In relazione a tale attraversamento vengono prodotti dalle istituzioni dei documenti che dobbiamo considerare come ‘storici’, poichè tengono traccia del meccanismo governamentale attivato per gestire e affrontare la minaccia morale che quei corpi rappresentano. Il migrante, infatti, è un po’ come Socrate: è ἄτοπος, a-topos, non ha un luogo specifico. Questo paragone, suggerito da Pierre Bourdieu in una introduzione ad Abdelmalek Sayaad, è molto esplicativo.
«Come Socrate, l’immigrato è atopos, senza luogo, fuori posto, inclassificabile. Paragone, questo, che non è fatto soltanto per nobilitare in virtù di un riferimento: né cittadino, né straniero, né veramente dalla parte dello Stesso, né totalmente dalla parte dell’Altro, l’“immigrato” si colloca in quel luogo “bastardo” di cui parla anche Platone, al confine tra l’essere e il non-essere sociale. Fuori posto, nel senso di sconveniente e inopportuno, suscita imbarazzo. E la difficoltà che si prova a pensarlo – persino da parte della scienza, che spesso riprende i presupposti o le omissioni della visione ufficiale – non fa che riprodurre l’imbarazzo che crea la sua ingombrante esistenza. Ovunque di troppo, tanto nella società d’origine quanto in quella d’accoglienza, l’immigrato costringe a ripensare interamente la questione dei fondamenti legittimi della cittadinanza e della relazione fra Stato e nazione, o nazionalità»[1].
I confini che il migrante attraversa non sono tutti così concreti: talvolta, a seconda dei sentieri e dei percorsi, vi sono quelle barriere reali che dividono i territori e non consentono agli uomini, alle donne e ai bambini di passare. Altre volte, ed è questo che è emblematico, i confini che i migranti attraversano sono quelli apposti dalle rappresentazioni del potere sul letto della realtà. Socrate era a-topos, ed era tale per diverse ragioni. Era brutto esteticamente, si vestiva male e puzzava, ma era anche molto difficile comprendere quale fosse davvero la sua motivazione, o meglio, la sua posizione rispetto alla società. Socrate confondeva i confini delineati dall’opinione pubblica, dalla sacralità degli ateniesi, dall’ordine morale imposto dalla polis. Questa confusione che egli creava, tuttavia possiamo ben immaginarlo, come il migrante oggi, egli la infondeva in coloro che non erano in grado di comprenderlo. In un modo simile, infatti, l’antico filosofo e i moderni migranti cosmopoliti, vengono perseguitati dal potere e dalla legge.
Nelle famose e preziose parole di Bourdieu, alcune questioni risultano essenziali: in particolare, la difficoltà da parte della cultura istituzionale di pensare l’a-topos, il fuori posto, colui che non si riesce o non si vuole posizionare. Giustamente, Bourdieu pone in relazione questo problema con quello del potere politico e della legittimità dello Stato-nazione, poiché è nella sua stessa generatività che il potere dello Stato fonda la sua logica perversa: quella della classificazione. Per comprendere la logica riproduttiva dello Stato, si può assumere una delle lezioni più conosciute del realismo schmittiano, secondo cui all’origine dello Stato vi sia una insormontabile e fondamentale divisione tra amico e nemico. Da questa originaria classificazione derivano le altre, tutte volte a rafforzare una delimitazione, che possa rendere decifrabile la realtà attraverso confini chiari e saldi. La divisione amico/nemico, così come quella interno/esterno, è estremamente operativa e solo apparentemente risponde a delle logiche razionali. Sebbene, infatti, la categorizzazione della realtà, la sua divisione in parti specifiche e ben ordinate siano operazioni ascrivibili sia all’intenzione dello Stato che alla ragione moderna, in particolare quella giuridica, si potrà notare che ne l’uno, né l’altra, sono esenti dall’imbarazzo che ogni a-topos gli suscita. Durante le procedure amministrative e di attuazione del diritto, infatti, lo Stato non riesce ad affermare la presunta oggettività delle proprie decisioni sopra la fuggevolezza delle entità che intende governare. C’è dunque una discordanza costitutiva tra le rappresentazioni del diritto, come strumento razionale e quasi meccanico di produzione di giustizia, e la materialità del potere dello Stato [2]. Lo Stato pensato in ottica realista, rispetto alla retorica giuridica, fonda la sua legittimità in modo più pragmatico, concreto e fisico: con la forza della repressione potrebbe operare l’esclusione dell’Altro senza bisogno di spiegazioni razionali, poichè il suo potere proviene dalla sua forza.
Tuttavia razionalità giuridica e ragion di Stato sono entrate da tempo in relazione in un modo quasi inscindibile: ma è alla loro sotterranea divisione che dobbiamo rifarci se è proprio grazie alle indecisioni della logica razionale delle istituzioni che possiamo scoprire le paure e gli imbarazzi che il migrante suscita alla politica. È essenziale, però, guardare ai dispositivi logici e burocratici predisposti dallo Stato come ai portatori della sua razionalità, e considerarli come suoi strumenti – retorici – essenziali per interagire con un mondo che si mostra più complesso anche per chi detiene e riproduce il potere. La mutevolezza delle griglie interpretative e delle procedure burocratiche in relazione al migrante lasciano infatti intendere una indecisione o addirittura una fallacia nell’abilità dello Stato nell’incasellare ed etichettare le figure emblematiche del nostro tempo. Negli ultimi decenni in relazione al migrante si è prodotta una confusione culturale e documentale che non ha consentito una felice gestione del fenomeno migratorio da parte delle autorità amministrative e penali [3]. Ingarbugliato nei propri stessi dispositivi razionali di governamentalità, quali le leggi comunitarie, i diritti umani e la cooperazione internazionale, lo Stato si è trovato più volte a ridefinire i confini morali dell’adoperabilità della categoria di rifugiato, variando nevroticamente gli iter burocratici per inoltrare una richiesta d’asilo, quelli procedurali e valutativi per convalidarla, e le forme di protezione umanitaria concepite all’interno del diritto [4].
All’origine di tale confusione, credo, si ponga essenzialmente un quesito: come fare a dividere, ordinare e selezionare, se non si detiene un criterio, quantomeno affidabile, per valutare e giudicare la realtà? La grande varietà di denominazioni, di sigle, di acronimi che sono apparsi sul panorama legislativo ed amministrativo con l’esclusivo compito di incasellare e gestire la figura del migrante è certamente il sintomo di una difficoltà linguistica nel definire l’Altro entro il contesto giuridico-razionale. Difficoltà linguistica che, a sua volta, è il segno di una difficoltà non tanto a giudicare, ma ad attuare il proprio giudizio, della quale va ritenuta responsabile proprio la commistione tra ragion di Stato e razionalità. Ciò che infatti compenetra ragion di Stato e razionalità è il giudizio morale sull’Altro: l’una è alleata dell’altra in questo. Lo Stato sottopone alla razionalità qualcosa, da rendere accettabile o meno. Allo stesso modo la razionalità non ha avuto altra motivazione originaria, come dispositivo esplicativo e retorico, se non quella di rispecchiare l’operazione morale richiesta dallo Stato. Tuttavia, i diversi registri entro cui l’oggettività del diritto è ora inscritta entrano in contrapposizione con l’azione istituzionale. Questa da un lato vorrebbe poter escludere alcuni migranti, ma dall’altro li dovrebbe rispettare e tutelare a norma di legge: la razionalità della giustificazione giuridica si scompone di fronte alle motivazioni statali. Dunque, il problema è costituito dal fatto che anche il vasto ed articolato corpo legislativo presente a livello internazionale per proteggere e gestire le vite dei migranti [5] cesserebbe di esistere se non gli fosse indicata dalle esigenze riproduttive del potere stesso una direzione da seguire. Rimandando più avanti la trattazione di tale questione, ci basta qui notare che gli Stati-nazione, e i loro dispositivi di razionalizzazione della realtà, stanno trovando non poche difficoltà ad adeguare la moralizzazione insita nelle proprie norme agli accordi internazionali (vedi gli accordi di Dublino), o alle evenienze del mondo globalizzato.
Posto sul piano della razionalità, dunque, lo Stato mostra la sua inadeguatezza, al punto da sembrare egli stesso il portatore di confusione, che non riesce ad avere una visione chiara e definita del mondo. Per un imprevedibile effetto mimetico, la burocrazia dello Stato diventa come il corpo migrante che dovrebbe normare e regolarizzare: a-topos, che cambia continuamente il suo posizionamento. I confini, di nuovo, non sembrano essere così netti, e i loro disegnatori sempre più irrequieti e in affanno. L’atopicità del migrante si riflette nella confusione delle categorie adoperate per includerlo o escluderlo. È emblematico che anche a livello spaziale la situazione sia questa: il corpo migrante è suscettibile di essere spostato, mosso, manipolato dallo Stato in una gran quantità di casi. Eppure non si conosce il luogo da dove viene né i modi con i quali ha raggiunto il paese, non si conosce la sua meta o le sue intenzioni, dove trovarlo e cercarlo quando non viene confinato a spese dello Stato, e a dirla tutta non si sa neanche dove posizionarlo. Ovunque venga messo potrebbe causare sconcerto e irritazione, e viene spostato di CPSA in CAS, da SPRAR in CPR [6], in diversi parti d’Italia. Come un pericolo errante, il corpo migrante briganteggia per le burocrazie e gli uffici delle città italiane. I confini confusi e gli spazi concreti o semantici che diligenti amministratori hanno disegnato per lui, il migrante non li rispetta.
Piuttosto, il migrante disegna, tramite il suo potere mimetico, un confine essenziale intorno a sé, all’interno del quale egli riesce a non farsi interamente comprendere. Il migrante è situato in un’area in cui lo Stato e la ragione del diritto interno e internazionale sono entrati in conflitto, in un modo tale che non consente loro di accordarsi ed operare secondo il dispositivo retorico più rilevante a loro disposizione: la Scienza (come nota Bourdieu). Pur appellandosi il più frequentemente possibile alle discipline scientifiche ed ufficiali per giustificare razionalmente le proprie azioni, le istituzioni sul tema delle migrazioni infatti non hanno finora potuto fare appello ad alcuna ‘certezza’ o ‘evidenza’. Complice un talvolta semplificato relativismo culturale, l’epistemologia razionale dell’Occidente non può sapere qualcosa dell’a-topos. Ha, come detto, difficoltà a pensarlo e a dirlo. Ed è proprio nel campo dei saperi che il migrante sferra i suoi colpi più profondi e gli affronti più irriverenti alla cultura istituzionale. Le discipline mediche e giuridiche, come parti essenziali della cultura istituzionale e statale, sono le prime a sentire i colpi inflitti dai corpi migranti presenti sul territorio europeo, nei propri uffici, nei propri reparti dove sono solite agire indiscusse. Prima sbeffeggiato sul rispetto degli immaginari confini territoriali, lo Stato deve gestire lo sconquassamento che il migrante provoca alle classificazioni nervose operate dal suo corrispondente apparato normativo e conoscitivo. Ogni qualvolta una commissione che abbia il compito di valutare, o un giudice che abbia il compito di emettere o convalidare una sentenza, prendono una decisione, essi razionalmente appongono alla realtà l’efficacia e la coerenza del proprio verdetto. La commissione ed il giudice deliberano perché conoscono: l’epistemologia di chi giudica è considerata come razionale ai fini di giustificare l’azione dello Stato. Così ogniqualvolta un corpo migrante si pone dinnanzi a un organo amministrativo o sanitario che deve esprimere un giudizio su di esso, ci si aspetta che il significato della relativa decisione o diagnosi sia il frutto di una attenta investigazione e approfondita conoscenza delle vicende del migrante e dei fatti intercorsi nella sua vita. Ma è così?
Chi ha lavorato o lavora tuttora con le commissioni territoriali, la cui composizione è da poco variata – proprio a riprova del fatto che non si ha ben chiaro quali figure professionali abbiano la necessaria preparazione e autorità per decidere sulle questioni migranti – ben sa quale è il principale cruccio delle commissioni. Il migrante sta dicendo la verità sulla sua storia? Ciò che esemplifica molto chiaramente la situazione che il migrante e i commissari condividono è lo statuto che detiene all’interno dei procedimenti di valutazione delle richieste di asilo ‘l’onere della prova’. Sebbene sia compito del richiedente dover motivare la richiesta di asilo, il migrante non ha l’esclusivo dovere di ‘provare’ tutto ciò che dice, così come i commissari non possono scartare dei fatti rilevanti senza mostrare che sono falsi e artefatti senza darne l’evidenza: «è dovere dello Stato membro cooperare con il richiedente nel momento in cui si tratta di stabilire gli elementi rilevanti di quella domanda di protezione»[7]. I commissari, piuttosto, possono solo rivolgersi alla supposta coerenza della storia: che la storia del corpo migrante sia verosimile (cioè, razionale). In ultima analisi, tuttavia, questa condizione – la ‘coerenza’– cosa implica? Una storia, per quanto verosimile, deve pur essere materialmente credibile. La volontà di una chiarezza assoluta, la richiesta di prove tangibili ed evidenti, tanto agognata da ogni verdetto emanato a livello istituzionale, è nei confronti delle questioni migranti molto spesso irraggiungibile. La sfida che il migrante pone alla possibilità di conoscere dello Stato, è fatale: la commissione non sa fino in fondo chi ha di fronte, e chi sta accettando o escludendo. Ogni sapere, nelle commissioni d’asilo, sottostà all’esigenza di esser creduto. Una manifestazione di tale difficoltà è nel fatto che inevitabilmente i rappresentanti dello Stato incorrono in un certo numero di errori. Un articolo del ‘La Stampa’ del 1° novembre 2017 [8], quasi con sconcerto e sorpresa, riporta alcuni dati raccolti dal ministero dell’Interno: i verdetti di diniego della richiesta di asilo sono ribaltati per più del 50% dei casi nel secondo grado di Giudizio, cioè quando il migrante presenta ricorso per la decisione presa dalla commissione. Emblematicamente, la Stampa rigetta l’idea che i commissari non siano sufficientemente ‘preparati’, essendo professionisti all’altezza del loro compito. La spiegazione della eccessiva rigidità delle decisioni rimane quindi senza risposta, aggrappata solo alla sensazione che vi sia dietro una forte pressione della sfera politica.
Un altro articolo, più recente solo di qualche giorno, è quello del Sole24ore [9], che titola invece che più della metà dei ricorsi dei richiedenti asilo sono rigettati. Ora, sebbene i dati si riferiscano allo stesso periodo preso in considerazione (il 2016), le due testate sembrano contraddirsi. Il dato del 55% infatti è considerato dalla Stampa come la percentuale di ricorsi vinti, e dal Sole24ore come la percentuale dei ricorsi perduti dai richiedenti asilo. Al di là del fatto che si possa riscontrare confusione anche nel raccogliere dei semplici dati riguardanti la questione migrante, ad ogni modo, è importante notare che la Stampa può parlare di quel 55% di ricorsi vinti come di un dato eclatante perché la percentuale media di ricorsi andati a buon fine in tutti gli altri ambiti giuridici è pari a solo il 10% (cioè la sentenza emessa in primo luogo viene riconfermata nel 90% dei casi).
Come spiegare dunque una tale ‘inefficacia’ e controvertibilità delle decisioni prese dalle commissioni territoriali? Gli elementi che fino ad ora abbiamo raccolto nel tentativo di dare una risposta a questa domanda sono diversi, ma in particolare si è posto l’accento sulla nozione di credenza, sulla retorica della verosimiglianza e sulla necessità della prova materiale. Sul piano della realtà linguistica la razionalità e la ragion di Stato cercano di veicolare verdetti che siano il più vicino possibile a delle descrizioni veritiere della realtà: in questo senso il decidere implica un conoscere. Come accennato, le istituzioni possono avvalersi delle discipline scientifiche per effettuare al meglio questa operazione, ma quale scienza è in grado di affermare con certezza qualcosa su ciò che è sfuggente per definizione, l’a-topos?
La dinamica che il corpo migrante mette in moto, dunque, giunge a minare una delle operazioni che le istituzioni culturali di una società effettuano con più solerzia, cioè quella di discernere e distinguere chi sa, da chi non sa. Nel caso delle decisioni prese dalle commissioni territoriali sulle richieste d’asilo, tale divisione non ha più l’effetto di affermare la superiorità conoscitiva ed epistemologica dello Stato e dei suoi dispositivi razionali. Anzi, i rappresentanti governativi sono costretti a prendere decisioni che possono ritorcersi contro lo Stato stesso. Si può persino giungere ad affermare che nella relazione tra commissione territoriale e richiedente asilo, la posizione conoscitiva delle istituzioni – la assoluta necessità di conoscere – ribalti del tutto le consuete relazioni di potere che intercorrono tra lo Stato e il migrante. Infatti, il richiedente asilo conosce intimamente la propria storia migrante e la sua veridicità. Lo Stato non sa assolutamente nulla dell’immigrato e la sua decisione rimane vittima di una soluzione apparente, la coerenza, dettata dai pochi mezzi e dal poco tempo a disposizione, dal grande numero di richieste, e da una non meglio definita ‘pressione politica’. Di fatto, la distinzione originaria tra chi detiene la forza della conoscenza e della verità e chi invece subisce un tale potere, si affievolisce: il confine tra chi sa e chi non sa è contestato dal migrante che diviene ‘richiedente asilo’, dal cittadino che rinuncia alla sua cittadinanza.
A livello antropologico lo statuto della credenza, di ciò che è ritenuto essere vero, è essenziale per interpretare i valori propri dell’economia morale interna ad ogni società. Non è quindi una forzatura legare i dati relativi agli esiti positivi dei ricorsi dei richiedenti asilo allo statuto post-coloniale delle assunzioni e verità che i migranti pongono alla nostra cultura. La contestazione delle affermazioni poste in atto da una commissione governativa è portata avanti dal migrante grazie alla sua dinamicità, al suo non lasciarsi-com-prendere, al suo varcare ininterrottamente confini reali ed immaginari. Il dubbio ed il sospetto che la storia del migrante induce alle istituzioni, rappresentano il sintomo del vacillamento delle categorie della odierna modernità. Tentennamento indotto da vissuti e vicende che dal punto di vista epistemologico si pongono su un registro particolare. Come ogni buon antropologo/antropologa sa, infatti, lo studio delle culture diverse da quelle egemoni, implica l’essere in grado di entrare in relazione con sistemi di comprensione e costruzione della realtà radicalmente differenti. Grazie alle istanze portate avanti dagli studi post-coloniali possiamo affermare che anche le conoscenze scientifiche e giuridiche, per quanto considerate oggettive, richiedono di essere credute.
Si ripropone dunque con particolare attualità il problema di considerare i modi di produzione di conoscenza e di verità propri delle istituzioni occidentali come prodotti culturali, e in quanto tali non incontrovertibili, ma parziali. Piuttosto, le sentenze delle commissioni, poi rigettate in secondo grado o in Corte d’Appello, hanno l’aspetto di affermazioni che scaturiscono da una prassi fortemente caricata degli stessi limiti che l’antropologia riconosce ai saperi medici, psicologici e morali di ogni cultura. Essi infatti funzionano ed hanno validità fintanto che il congresso delle diverse parti della società si adeguano e acconsentono ad una particolare costruzione del mondo e della realtà, senza contestarla. Ma la verità inscritta nei corpi dei migranti è quanto vi è di più inaccessibile (apparentemente nel 55% dei casi) tra le affermazioni oggettive emesse in primo grado dai tribunali e dalle commissioni territoriali. Le contraddizioni a cui il migrante porta l’apparato burocratico, amministrativo e giuridico dello Stato sono precisamente la contestazione, tramite il potere mimetico, della postura epistemologica dell’Occidente. Ciò apre uno spazio d’azione per il colonizzato che diviene ‘richiedente asilo’, uno spazio che in altre sedi è stato definito come ‘frequentazione vantaggiosa’ [10].
Se dunque, qualcuno obiettasse che la possibilità stessa di fare ricorso è compresa nella qui tanto criticata ‘postura epistemologica’ del diritto occidentale, ricorderemo che il ricorso contesta precisamente l’oggettività e la validità degli elementi presi in considerazione dai giudici/commissari una prima volta, che legittimamente può risultare l’ultima, quindi decisiva e definitiva. Per questa ragione il punto focale di questo ragionamento non è tanto relativo a quale sia o non sia l’effettiva verità sulle storie raccontate dai migranti (non ci sarebbe, ad ogni modo, dato saperlo). Bensì, la nostra riflessione si concentra sull’atteggiamento istituzionale, sulla sua pretesa di oggettività, e sul fatto che esso sia messo assolutamente in discussione dalla questione migrante. La condizione di oggettività che lo Stato riesce ad apporre sulle proprie azioni è contestata proprio tramite gli stessi strumenti che le istituzioni usualmente adoperano per legittimare le proprie azioni: il diritto e la prova. La confusione che si crea nell’ambito delle decisioni sui richiedenti asilo, tra razionalità e ragion di stato, ha dunque una sola spiegazione, situata nella differenza politica che intercorre tra il migrante e il rifugiato.
Sarebbe necessario fare delle considerazioni sulla storicità dei documenti prodotti a livello amministrativo per mostrare l’impossibilità di definire un expertise in grado di comprendere e giustamente valutare le richieste d’asilo. Ciò che però qui possiamo tenere a mente è solo che l’impossibilità di definire una tale expertise è precisamente l’effetto politico e mimetico della presenza dei corpi migranti portato sulla razionalità del diritto. E che, in ultima analisi, tale impossibilità si risolve in un ultimo colpo sferrato dal migrante al cuore dell’ordinamento spaziale degli Stati nazionali: la loro delegittimazione.
Come nota Giorgio Agamben la figura del rifugiato spezza la continuità tra la politica della razionalità giuridica e quella della ragion di Stato [11]. La ben nota nozione di ‘nuda vita’, è in grado di mostrare di che natura sia la crisi che coinvolge lo Stato di fronte al migrante. Lo Stato desidera infatti essere in grado di trattare il rifugiato come una delle parti che contribuiscono alla legittimazione democratica del suo potere; l’individuo-che-diventa-rifugiato, la cui sorte, decisa dalle istituzioni, possa testimoniare, dall’interno del sistema della legittimità stessa, dell’equità e bontà del giudizio statale. Tuttavia, la decisione da prendere sul corpo politico del migrante, per ora solo un fuori-legge, cittadino clandestino di un altro Stato, mette alla prova il rapporto tra la materialità della prova e il diritto. La razionalità che lo Stato vorrebbe apporre sull’esclusione fisica dell’essere umano dai propri territori si rivolta nei confronti di un giudizio che non è in grado di giustificare, in ultima analisi, la distinzione tra rifugiato e cittadino. Il migrante non incarna la nuda vita del rifugiato: il migrante è un cittadino di un altro Stato, non riconosciuto come uomo ma come fuori-legge, e l’altro è un uomo non riconosciuto come cittadino, ma solo come nuda vita, strumento di legittimazione nelle mani delle istituzioni occidentali.
Se lo status di ‘rifugiato’ considera solo il puro fatto di essere un uomo o una donna, scrive Hannah Arendt, allora come categoria sottrae all’individuo ogni qualità o relazione specifica, propria invece del cittadino. Se la decisione da prendere nei confronti del migrante non ha che la funzione di scegliere tra l’inclusione della nuda vita del rifugiato entro un ordinamento normale, o l’esclusione retorica e materiale del cittadino di un altro Stato dai propri territori, la razionalità è dunque privata dei fatti specifici e delle evidenze con le quali solo essa può interagire – – come la storia, il contesto di provenienza, e le motivazioni dell’individuo. Ma questa operazione è sempre rivolta contro il colonizzato e contro il migrante. Egli infatti, o è privato delle sue qualità, della sua provenienza e delle criticità politiche che esse implicano, e solo allora, in quanto nuda vita, gettato nel circuito di giustificazioni del potere statale, o è escluso proprio in virtù del riconoscimento dell’indesiderabilità di quella sua provenienza e della propria fattispecie. L’oggettività di tale decisione è sempre contro il colonizzato [12]: l’indesiderabilità morale del corpo migrante non è forse pur sempre qualcosa che, grazie al diritto, lo Stato ha potuto e continua a giustificare razionalmente in moltissimi casi?
La razionalità giuridica, nel suo contrasto con la forza fisica e arbitraria della ragione dello Stato, mostra che la nuda vita, il corpo del rifugiato privo di difese, dunque, non è che l’oggetto inattingibile della decisione, che lo Stato stesso si è precluso. L’oggettività della decisione presa, sia nel caso dell’assegnazione che del diniego dello stato di rifugiato, è infatti privata dell’evidenza, e diventa essa stessa la sponda grazie alla quale la fallacia della decisione istituzionale viene smascherata. Se da un lato il migrante si è infiltrato entro il dispositivo giuridico disinteressandosi della sua razionalità, dall’altro si è fatto strada attraversando territori che solo il colonizzato può conoscere: spazi posti tra i diritti umani che proteggono l’essere umano dall’eccezione violenta, e la semplicità pragmatica dello Stato di escludere qualcuno che non è suo cittadino. Questi spazi sono quelli abitati dal conflitto, tra razionalità e Stato, tra migrante e cittadino, tra la storia soggettiva e la nuda vita. Certo, qualcuno potrebbe obiettare, tanti rifugiati sono accettati in quanto tali proprio in virtù della loro storia: ma se essi sono rifugiati per la razionalità giuridica, ciò significa che agli occhi dell’Occidente essi rimangono colonizzati. La loro storia, invece, né comincia né finisce con una sentenza della commissione, né la verità dei loro corpi è assorbita dai report e dalle decisioni istituzionali. La loro inscrizione nella vita naturale dello Stato-nazione non risolve la contraddittorietà della distinzione tra essere umano e cittadino, tra migrante e rifugiato e, ad oggi, il corpo migrante non esaurisce la propria critica politica ed epistemologica all’oggettività: non una sentenza né l’apposizione di uno status può estinguere la sua forza di delegittimazione delle aporie del potere e dell’‘ordine nazionale delle cose’ [13].
Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019
Note
[1] Pierre Bourdieu, prefazione in Abdelmalek Sayaad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità. L’illusione del provvisorio, Ombre Corte, Verona, 2008.
[2] La presente formulazione trae ispirazione dalle argomentazioni di Michel de Montaigne, presenti in ‘Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità’, di Jacques Derrida.
[3] Sui dati e le considerazioni riportate qui di seguito, si fa riferimento agli eccellenti lavori svolti dall’ASGI, l’associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. Ivi: ‘Protezione umanitaria e conseguenze del D.L. 113/2018: le osservazioni dell’ASGI sul regime intertemporale’, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-umanitaria-decreto-immigrazione-sicurezza-osservazioni/ e ‘Permesso di soggiorno per motivi umanitari: una scheda aggiornata’, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-soggiorno-motivi-umanitari-scheda-analisi/
[4] ‘Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all’abrogazione dei motivi umanitari e sull’art. 1, D.L. 113/2018’, ASGI, https://www.asgi.it/notizie/le-modifiche-in-tema-di-permesso-di-soggiorno-conseguenti-allabrogazione-dei-motivi-umanitari-e-sullart-1-d-l-113-2018/
[5] ‘Unione europea e diritto d’asilo: un documento ASGI per orientarsi’, ASGI, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-migrazione-riforma-unione-europea-sintesi-asgi/
[6] Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA), Centri Di Accoglienza (CDA), Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) ora Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR), Centri di Accoglienza Straordinario (CAS).
[7] UNHCR, Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems, maggio 2013: 5
[8] ‘I migranti vincono i ricorsi per l’asilo’, 1/11/2017, La Stampa, quotidiano, https://www.lastampa.it/2017/11/01/esteri/i-migranti-vincono-i-ricorsi-per-lasilo-UEJAnLkuXlnsNK6LjMCjCN/pagina.html
[9] ‘I tribunali respingono più della metà dei ricorsi dei migranti per l’asilo’, 7/11/2017, Il Sole24ore, quotidiano, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-03/i-tribunali-respingono-piu-meta-ricorsi-migranti-l-asilo-194426.shtml?uuid=AE0Bty2C
[10] Si fa riferimento all’utilizzo del concetto di ‘frequentazione vantaggiosa’ formulato da Francois Bayart, sociologo e africanista francese. Con ciò si intende la capacità del colonizzato di ingannare il colonizzatore adoperando le regole e le leggi imposte a proprio favore, talvolta dando luogo proprio ad una tensione mimetica nelle relazioni di potere.
[11] Cfr., Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Bollati Boringhieri, Torino, 1995: 139.
[12] Cfr., Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torin,1962 (nuova ed. 2007): 38.
[13] Cfr., Lisa H. Malkki, ‘National Geographic- The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees’. Cultural Anthropology 7 (1)1992: 24-44.
Riferimenti bibliografici
Agamben G., Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
Bayart J.F., L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.
Beneduce R., ‘La potenza del falso. Mimetismo e alienazione in Frantz Fanon’, aut aut, 354, 2012: 7-44.
Beneduce R., ‘The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum, Medical Anthropology’, in Cross-Cultural Studies in Health and Healing, 34 (6), 2015: 551-571.
Costantini D., ‘Metamorfosi dell’integrazione: dalla non-discriminazione al razzismo, in La società degli individui, 41 (2), 2011: 39-56.
Derrida J. Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.
Fanon F., I dannati della terra, Einaudi, Torino,1962 (nuova ed. 2007)
Fassin D., ‘Compassion and Repression: the Moral Economy of Immigration Policies in France’, in Cultural Anthropology, 20 (3), 2005: 362-387.
Good A., ‘‘Undoubtedly an Expert?’ Anthropologists in British Asylum Courts’, in The Journal of the Royal Anthropological Institute, 10 (1), 2004: 113-133.
Gozzi G, Sorgoni B., I confini dei diritti: antropologia, politiche locali e rifugiati, Il Mulino, Bologna, 2010.
Lyotard, J. F., La conoscenza postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano, 1985.
Malkki L. H., ‘National Geographic- The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees’, Cultural Anthropology 7 (1), 1992: 24-44.
Sayaad A., L’immigrazione o i paradossi dell’alterità. L’illusione del provvisorio, Ombre Corte, Verona, 2008.
Turner S., ‘What Is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camp’, in Journal of Refugee Studies, 29 (2), 2015: 139-148.
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Enrico Milazzo, si è prima laureato in Scienze Storiche a Roma dove è nato, con una tesi riguardante il rapporto tra le strutture del linguaggio e la storia, ha poi conseguito il titolo magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia a Torino. In modo interdisciplinare ha affrontato il tema della critica istituzionale su diversi piani, concentrandosi in particolare sulla violenza della denominazione e della razionalizzazione dell’esperienza, prima nel programma di cliniche legali e di supporto medico del Centro Franz Fanon a Torino, quindi con la sua tesi di ricerca riguardante il dramma della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Dopo la ricerca di campo in Puglia, durata nove mesi durante il 2018, attualmente frequenta a Torino l’International University College, il cui programma mette al centro sia la difesa e il supporto clinico-legale alle minoranze che lo studio delle teorie delle istituzioni occidentali.
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