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Appunti sull’eutanasia nell’Islam e nei Paesi arabi

copertina-1di Amal Alqawasmi

Prima di giudicare una situazione o un’azione – è il primo livello di norma mentale e comportamentale secondo i princìpi nel- l’Islam – bisogna identificarla nel corretto contesto e rappresentarla effettivamente com`è nella sua applicazione reale. E ad un secondo livello occorre considerare l’importanza della consapevolezza dei suoi diversi effetti sugli individui, sulla comunità intera, sia nel presente che nel lungo periodo.

Ovviamente il termine Eutanasia ha origini in Grecia (eu – buono, tanathos – morte) che significa una morte indolore, ed è oggi associata alla volontà di una persona, clinicamente senza speranza di recupero, di morire in maniera indolore e con dignità. Ci sono dunque dei motivi dichiarati per i quali le persone pensano o ricorrono all’eutanasia. Sono di solito le vittime di malattie incurabili, soprattutto quelle accompagnate da sofferenza fisica e dolore. Ci sono malati che soffrono in modo insopportabile fino al punto da chiedere che si ponga fine alla loro vita. Per loro l’ eutanasia è una soluzione di dignità e di rispetto della loro volontà. Questo è il motivo principale per chi chiede di introdurre nella legislazione il diritto all’eutanasia.

Insorgono tuttavia alcuni interrogativi su questioni che sono fondamentali. La prima domanda potrebbe essere la seguente: la malattia ha solo un effetto negativo? Sebbene siano oggettivamente verificabili i loro effetti negativi, le malattie sono sempre state, attraverso i secoli, il motivo imprescindibile che ha spinto medici e scienziati a cercare la cura, a sperimentare i farmaci necessari per affrontare la sofferenza del dolore. Se considerassimo applicata la legislazione dell’eutanasia cento anni fa, probabilmente tanti farmaci non sarebbero stati scoperti!

Nell’Islam si dà priorità alla ricerca del trattamento medico della malattia. Il Profeta disse: «Cercate la cura, con l’aiuto di Dio, poiché, per ogni malattia, Dio ha dato anche una cura…», e ha aggiunto: «Il vostro corpo ha dei diritti su di voi». In altre parole, in questa prospettiva, la legislazione dell’eutanasia libererebbe i medici dalla “necessità” di cercare la cura adatta di ogni malattia, perché la soluzione scelta sarebbe quella più facile: la morte. Non esisterebbe più il bisogno delle ricerche scientifiche, e sicuramente questa situazione avrebbe effetti negativi nel lungo periodo sulla civiltà umana.

La seconda domanda potrebbe essere questa: cosa desidera il paziente? È vero che la scelta del paziente consapevole è una scelta desiderabile! In una situazione naturale, davanti alla malattia, i pazienti cercano la cura e coltivano la speranza di guarire. Vogliono la fuga dal dolore attraverso la cura, non attraverso la morte. Però, nonostante questa naturale tendenza, esiste ed è lecita anche quella filosofia del diritto che afferma: «Se noi abbiamo un diritto alla vita, abbiamo anche un diritto alla morte. Sta a noi, deve essere riconosciuto a noi il diritto di scegliere il quando e il come della nostra morte».

E alla motivazione del diritto si accompagna subito la terza domanda: è un diritto per chi? Possiamo chiaramente rispondere richiamando i casi che la realtà della cronaca suggerisce riguardo alla concreta volontà del paziente. Accade che il paziente, in uno stato di coscienza o in una dichiarazione testamentaria scritta in anticipo, nell’esperienza del dolore scelga liberamente di morire. Esistono poi i casi in cui il paziente è un adulto maggiorenne, che ha però perduto completamente la coscienza di sè a causa della malattia, e i parenti o il medico decidano di praticare l’eutanasia. Così pure nei casi in cui il paziente è un minorenne o malato mentale che non ha consapevolezza dei propri atti.

-Colui-Che-quando-sono-malato-mi-guarisce-dal-Corano-26-80

“Colui Che quando sono malato mi guarisce” (Corano: 26-80)

La filosofia del diritto alla morte, a fronte di questi casi documentati, farebbe valere il diritto solo nel caso in cui il paziente esprime in prima persona la volontà di esercitarlo. Negli altri casi si affermerebbe la volontà non del soggetto interessato ma dei parenti o del medico. L’eutanasia andrebbe dunque valutata e contestua- lizzata entro le categorie interpretative che abbiamo descritto.

Si aggiunga che nella sua pratica può insinuarsi il sospetto di ragioni pre- valentemente economiche, dal momento che con la morte del paziente si ridurrebbero i costi del trattamento medico e gli oneri complessivi a carico del sistema sanitario. Con la crisi della unità familiare e dei valori ad essa legati, può accadere che i parenti non sentano più il dovere morale di sopportare il peso delle cure, soprattutto nei casi dei pazienti anziani. Questi motivi sono completamente estranei alla dottrina e alla prassi dell’Islam. I valori della vicinanza ai membri della famiglia, della cura dei deboli, dei vecchi e dei malati privi d’aiuto sono pienamente affrancati da ogni fine materiale e sono interpretati e vissuti come doveri che richiedono sforzi, tempo, sacrifici. È un imperativo morale prendersi cura del paziente e il diritto a farlo morire, pur nell’insostenibilità del dolore, sarebbe in irrisolvibile contraddizione con il primato di questo principio.

Nella considerazione della posizione del medico, va tenuto conto che a livello professionale prima che morale, non c’è dubbio che la sua missione è la cura, il trattamento, la salvezza della vita del paziente, e, nella consapevolezza dei suoi limiti, deve perseguire queste finalità, rispettando in primo luogo quel sottinteso e cogente rapporto di fiducia che è implicito nella relazione diseguale tra medico e malato. Sotto l’ombrello del diritto, sono a volte nascoste o minimizzate le effettive condizioni in cui viene praticata l’eutanasia. Per un utile tentativo di comparazione vale la pena richiamare la riflessione religiosa in ambito musulmano e gli orientamenti culturali diffusi nei Paesi arabi, oltre le norme legali applicate.

I giuristi musulmani giudicano l’eutanasia secondo la classificazione dei diversi casi esistenti [1].  Il caso dell’eutanasia diretta è trattato come un omicidio intenzionale, quando si dà al paziente la dose letale di un farmaco, solitamente da parte del medico o dell’infermiere, che lo somministrano appositamente per dare la morte.

Il caso dell’eutanasia indiretta è trattato come un caso di morte non intenzionale, fortemente previsto e largamente attestato, a causa della moltitplicazione delle dosi dei farmaci somministrati al paziente (farmaceutica palliativa), ai fini di attenuare gli effetti del dolore. In questi casi il medico è però pienamente consapevole delle conseguenze mortali prodotte dall’eccesso dei farmaci.

L’eutanasia (diretta e indiretta) è comunque vietata giuridicamente nell’Islam, perché è equiparata ad un omicidio commesso dal medico, anche se fosse praticata su richiesta dello stesso paziente e con l’intento di porre termine alle sofferenze. L’Islam non autorizza che venga tolta la vita ad un altro essere vivente senza un motivo legittimo. Il Corano dice: «Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo, che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità» [2]. E aggiunge: «….Non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri» [3].

2L’Islam ha spiegato in modo molto dettagliato le condizioni in cui esiste il permesso legittimo per uccidere un essere umano: ad esempio attraverso la pena di morte, o per difendere se stessi, e inoltre per difendere  la propria famiglia ed il proprio paese. In ogni caso, i giuristi musulmani, basandosi sulle fonti del diritto islamico e sui metodi del ragionamento giuridico, hanno messo in luce le condizioni precise e i prerequisiti per giudicare defini- tivamente se una determinata situazione costituisce una ragione lecita, con un’attenzione particolare verso il senso della precauzione.

Fino ad oggi, l’eutanasia (diretta e indiretta) non è considerata una pratica legittima nell’Islam, anche se alcuni ricercatori chiedono ai giuristi musulmani di giustificarla in determinati casi eccezionali [4].

Anche nel caso in cui l’eutanasia si configura nelle forme del suicidio assistito, quando cioè il paziente uccide se stesso con l’aiuto di un altro che gli fornisce metodi, istruzioni e mezzi letali, l’Islam non riconosce alcun diritto alla morte, perché considera la vita umana un valore da rispettare incondizionatamente. Il concetto di “vita senza valore” o non degna di essere vissuta è rifiutato nei precetti coranici, non esiste pertanto alcun diritto al suicidio. Uccidersi o tentare di farlo è un grave peccato. Il Corano dice: «…e non uccidetevi da voi stessi, Allah è misericordioso verso di voi» [5].

Il profeta disse: «Nessuno di voi dovrebbe desiderare la morte, per un male che gli è accaduto, ma se è veramente costretto a desiderare, deve dire: Dio fammi vivere, finché nella vita c’è un bene per me, o dammi la morte, se nella morte c’è un bene per me».

Nei casi di eutanasia passiva è consentito di non tenere in vita il paziente con dei mezzi artificiali e vani, compresi i farmaci che non migliorano la situazione secondo la buona regola della casualità, dal momento che non producono più alcun effetto positivo al paziente. Ci sono tuttavia situazioni dettagliate da un’ampia casistica. Nel caso della sospensione dei farmaci che non offrono alcun risultato si considera possibile che la vita del paziente possa terminare spontaneamente. In questa precisa situazione l’eutanasia passiva non può essere proibita, perché tra i giuristi musulmani ci sono diverse considerazioni riguardo alla cura: secondo la maggioranza i trattamenti medici non costituiscono un obbligo ineludibile, mentre secondo altri curarsi fino a quando risulta utile rappresenta una raccomandazione. Altri infine affermano che curarsi sia obbligatorio, soprattutto quando sia ancora utile. Di conseguenza, quando i trattamenti diventano inutili, il paziente può scegliere liberamente di non curarsi, almeno secondo il parere di un numero considerevole di giuristi. Così pure è considerata lecita e ragionevole la sospensione dei mezzi artificiali, quando il paziente non ha più nessuna attività cerebrale e l’unica cosa che mantiene la circolazione del sangue sono le medicine e le macchine, quando cioè è scientificamente accertato che le funzioni vitali non possano essere restaurate.

In tutte queste circostanze è inutile mantenere diligentemente il paziente in uno stato vegetativo grazie all’uso di macchinari o attraverso l’ibernazione o altri metodi artificiali. I giuristi lo considerano un caso di morte cerebrale e, secondo il parere dei medici onesti e esperti, l’eutanasia passiva non è assimilabile ad un’autorizzazione a togliere la vita. Fino a quando, però, la vita del paziente non termina spontaneamente, devono essergli garantiti tutti i diritti di ogni essere umano, compreso il diritto all’assistenza [6].

Le popolazioni nei Paesi arabi sono molto attaccate in generale ai valori religiosi, e questo fattore vale non soltanto per i praticanti, e non solo per i musulmani, perché sebbene la maggioranza sia di fede musulmana, fanno parte comunque delle comunità arabe i cristiani e gli ebrei, che condividono in un ambito ben preciso il rispetto per le prescrizioni religiose a cui ognuno appartiene, ognuno interessato a seguire il proprio orientamento normativo, soprattutto quando le autorità religiose e i sapienti propongono una riflessione su questioni di interesse pubblico. Nel caso dell’eutanasia, i tre monoteismi sono concordi sull’orientamento generale a non accettare né l’idea né la pratica, ritenuta unanimamente un attacco alla sacralità della vita umana, ad eccezione dei casi dell’eutanasia passiva, e in circostanze assai limitate e circoscritte.

La grande scena dell'agonia, Max Beckmann, 1906.

La grande scena dell’agonia, Max Beckmann, 1906

In questa valutazione abbastanza diffusa presso le comunità dei Paesi arabi ha una influenza non trascurabile il fattore so- ciale, l’affezione verso i valori tradizionali della coesione familiare, laddove ogni familiare eredita e assume la re- sponsabilità morale verso i malati, soprattutto quando sono i genitori.

Mariam è una ragazza giordana che ha dedicato la sua vita a curare la sua mamma, che soffre di una malattia senza speranza di un trattamento effet- tivamente risolutivo. «La malattia della mia mamma ha bloccato il mio matrimonio e la mia vita personale» dice Mariam, la quale tuttavia non accetta neanche di discutere l’idea dell’eutanasia per far cessare la sofferenza della madre, perché è contro «il buonsenso dell’umanità», contro quanto ha imparato e interiorizzato fin dall’infanzia [7]. Mariam rappresenta un esempio tra tanti di persone che considerano il loro ruolo verso i genitori malati una responsabilità sacra e ineludibile, fino alle fine. Questo vive nel cuore dei valori elevati nella società araba.

Compatibile con tale orientamento generale sono le organizzazioni della società civile. L’ordine dei medici della Giordania, per esempio, è molto preciso e chiaro nella applicazione dell’ art. 3 della costituzione medica: «Non è consentito togliere la vita ad un paziente con una malattia incurabile, nonostante sia accompagnato con dei dolori, con un intervento sia diretto sia indiretto. Fa eccezione il caso della morte cerebrale, che deve essere secondo le condizioni scientifiche presa in considerazione da parte dell’Ordine dei medici» [8].

La legislazione delle norme del diritto penale dei Paesi arabi è chiaramente orientata alla criminalizzazione dell’eutanasia, nel senso che è ritenuta una azione che, positivamente o negativamente, è comunque eseguita appositamente per togliere la vita ad una persona, anche se questa soffre seriamente di una malattia incurabile. Con tale normativa l’eutanasia è assimilata ad un caso di omicidio punibile dalla legge. L’art. 13 del diritto penale siriano ad esempio stabilisce:« È punito con l’arresto temporaneo per un periodo da cinque anni fino a dieci anni chi ha ucciso appositamente un uomo, pur motivato dalla compassione sulla base della sua insistente richiesta» [9], che rappresenta chiaramente il caso dell’eutanasia diretta. Invece nella sessione 407 del diritto penale marocchino si prescrive la pena nel caso del suicidio assistito, in generale, senza personalizzarla per i malati disperati: «chi ha aiutato consapevolmente una persona nelle procedure preparate e facilitate per il suo suicidio, o gli ha fornito le armi o il veleno o gli strumenti necessari per il suicidio, ed era completamente consapevole che sarebbero stati usati per questo motivo, sarà punito nel caso del suicidio accaduto con la reclusione per un periodo tra un anno fino a cinque anni» [10].

Agonia-Egon-Schile-1912

Agonia, Egon Schiele, 1912

A questo proposito è importante chiarire l’attenzione particolare che il legislatore di diritto penale nei Paesi arabi pone per i casi eccezionali, per quanto riguarda la comprensione delle situazioni compas- sionevoli, nonché il motivo o la circostanza che possono concorrere all’individuazione della cosiddetta scusa attenuante. Come ad esempio è ben dettagliato nell’ art. 96 del diritto penale degli Emirati Arabi Uniti [11]. Variando le situazioni, varia anche l’applicazione della normativa, seppure resta diffuso in tutti i Paesi arabi l’orientamento contrario all’eutanasia.

Possiamo infatti concludere questa nostra breve e sommaria rassegna sull’eutanasia nel dettato islamico e nella prassi legislativa, ribadendo che essa è considerata una negazione della vita umana, che è inestimabile indipendentemente dal suo stato. Il valore di una vita sana è uguale al valore assegnato ad un’altra piena di malattie. Di conseguenza è proibita qualunque azione che tenda a farla cessare, qualunque sia lo stato di salute. La morte, quando accade, deve accadere senza alcun intervento umano e solo dopo che l’anima ha lasciato il corpo. Così è nel sistema culturale dell’Islam e nella concezione diffusa delle popolazioni arabe.

Tale conclusione non chiude certo la discussione aperta sull’eutanasia nei suoi diversi aspetti e secondo le diverse opinioni da parte dei professionisti o delle  popolazioni interessate.

Dialoghi Mediterranei, n.26, luglio 2017
Note
[1] cfr. Muslim World League, The Islamic Fiqh Council, session 22, Makkah Almukarramah, http://en.themwl.org -The European Council For Fatwa And Research, Session 11, Stockholm, 2003, https://www.e-cfr.org
[2] 5: 32. La edizione di riferimento dei versi coranici è Il Nobile Corano e la traduzione dei suoi significati in lingua italiana, Complesso di Re Fahd per la stampa del Nobile Corano, Arabia Saudita, 2015.
[3] Ibidem: 6: 151.
[4] ) Muna Ali Aljuferi, Al Doha, Qatar, La sesta conferenza per il dialogo tra le religioni, maggio 2008.
[5] 4:29.
[6] The Organization of the Islamic Conference. Academy of Islamic Jurisprudence, the third, Amman, Jordan, 1987
[7] Jordan Zad News Site, http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=940-
[8] Jordanian Medical Constitution, 1989, Article n. 3
[9] The Syrian Penal Code, Art. 13 , 03/ 01/ 2011.
[10] Moroccan Criminal Code, Art.407 .
[11] United Arab Emirates Penal Code , Art.96 .
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Amal Alqawasmi, docente a contratto per l’insegnamento di lingua araba e diritto islamico, presso diverse università italiane e attualmente nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il PhD in Giurisprudenza Islamica rilasciato dalla università giordana di Amman. Dal 2015 è collaboratrice per la Gazzetta Ufficiale Quotidiana (ALRAI) Jordanian newsletter Dal 2016  collabora con Al Jazeera e più recentemente con Huffington Post.

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Una risposta a Appunti sull’eutanasia nell’Islam e nei Paesi arabi

  1. eugenia parodi giusino scrive:

    Articolo interessante. L’argomento è immenso, con infinite sfaccettature.

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